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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.41.027.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2018  [ apri ]
0.41.027.1.

  Al comma 3, capoverso Art. 15-quinquiesdecies, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il contratto può avere una durata non superiore ad un anno, e può essere rinnovato per una sola volta, al massimo per un ulteriore anno, previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni di cui ai commi 1 e 2.

em. 41.027.