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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.21.86.17. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2018  [ apri ]
0.21.86.17.

  Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: c) All'articolo 9 del decreto-legge n. 113 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 2016 dopo il comma 1-octies è inserito il seguente: 1-novies. Le disposizioni di cui al comma 1-quinquies non si applicano agli enti in dissesto.

  Conseguentemente, ai minori oneri derivanti dalla presente lettera valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.

em. 21.86.