Premettere alla lettera a) la seguente:
0a) gli interventi previsti dal primo periodo dell'articolo 21 sono finalizzati alla corresponsione di benefici fiscali e contributivi alle imprese che procedono all'assunzione di lavoratori avviati al lavoro dai centri per l'impiego di cui al comma 4 nonché dai soggetti privati che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.