Alla lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo: All'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: «Il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
“2. Gli oneri per la locazione, la manutenzione e le utenze dei locali adibiti a sezione circoscrizionale, recapito periodico o sezione decentrata del Centro per l'impiego sono a carico della Regione.”. Il comma 2 è abrogato e la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «Partecipazione dei comuni alla individuazione delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate»