Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Riduzione della base imponibile dell'IMU)
1. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il beneficio di cui alla presente lettera si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019