Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis
(Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università)
1. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019.