Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, iscritte in bilancio nell'anno 2018 e non impegnate al termine del medesimo esercizio, possono esserlo in quello successivo. Ai relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9-ter. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».