Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
1. A decorrere dall'anno 2019, il contributo di cui all'articolo 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è ridotto di euro 824.607.
2. L'articolo 1, comma 619, e l'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono abrogati.
3. Ai fini della compensazione degli effetti del presente articolo in termini di indebitamento e di fabbisogno il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 201.000 euro a decorrere dall'anno 2019.