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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 56.9. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2018  [ apri ]
56.9. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019».
  1-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013. n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, dopo le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014» sono inserite le seguenti: «, e sino al 31 dicembre 2019,»;
   b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
  5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici, e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2020, il personale impegnato, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
  5-quater. Nei limiti di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.
  5-quinquies. È abrogato il comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Al comma 1 del medesimo articolo 64, le parole: «sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2019».
  5-sexies. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 184 milioni di euro nell'anno 2020 e di 90 milioni di euro nell'anno 2021.”

  Conseguentemente, all'articolo 58, comma 2, le parole: di 29.589.448 euro per l'anno 2022, di 57.137.448 euro per l'anno 2023, di 58.421.448 euro per l'anno 2024, di 72.753.448 euro per l'anno 2025, di 75.785.448 euro per l'anno 2026 e di 109.598.448 euro annui a decorrere dai 2027 sono sostituite dalle seguenti: di 19.589.448 euro per l'anno 2022, di 47.137.448 euro per l'anno 2023, di 48.421.448 euro per l'anno 2024, di 62.753.448 euro per l'anno 2025, di 65.785.448 euro per l'anno 2026 e di 99.598.448 euro annui a decorrere dal 2027.