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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.069. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2018  [ apri ]
49.069. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico).

  1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento detrindennità di cui al presente comma.
  2. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese di cui al comma 1, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio , le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016. n. 232 , sono incrementate, per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

  Conseguentemente:
   a)
dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(bonus-malus sulle emissioni di CO2 g/km delle nuove autovetture)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M 1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 110 CO2 g/km secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2g/km Imposta (euro)
110-120 150
120-130 300
130-140 400
140-150 500
150-160 1.000
160-175 1.500
175-190 2.000
190-250 2.500
>250 3.000

  2. L'imposta di cui al comma 1 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in altro Stato.
  3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.
  4. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, negli anni 2019, 2020 e 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO2g/km Imposta (euro)
0-20 6.000
20-70 3.000
70-90 1.500

  5. Il contributo di cui al comma 5 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
  6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
  7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 5 nel rispetto del limite complessivo di spesa annuo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  9. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 4 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  10. Le eventuali entrate eccedenti l'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
   b) il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 13,5 milioni di euro per l'anno 2019.