Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
1. Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1o ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2019.