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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.41.029.7. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2018  [ apri ]
0.41.029.7.
approvato

  All'emendamento 41. 029 del Governo, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'Autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare.»
  2-ter. Le società di cui all'articolo 7, comma 2-bis della legge 8 novembre 1991, n. 362, come introdotto dal comma 2-bis, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi entro e non oltre trentasei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge.

em. 41.029.