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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.01. in XIII Commissione in sede consultiva riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
1334/XIII/49.01.
ritirato

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

  1. Al fine di incentivare il ricambio generazionale in agricoltura e di promuovere l'attività agricolo biologica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a trent'anni, a giovani contadini italiani con meno di 45 anni che gestiscono un'impresa agricola o che si impegnino a costituirla.
  2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento, in coerenza con la Comunicazione 2014/C204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica come definite nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico.
  3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui al Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti, dei progetti e delle iniziative che possono essere finanziati.
  4. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attuazione del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico alle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.
  5. Il Fondo è alimentato con le entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come rideterminati dal comma 5.
  6. A decorrere dal 1 gennaio 2019 il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aumentato al 3 per cento ed applicato, in aggiunta a quanto già disposto dal medesimo articolo, anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H400, H410, H411, H412, H413 di cui al Regolamento( CE) n. 1227/2008 del 16 dicembre 2008. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede all'aggiornamento del decreto 22 febbraio 2007 del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai fini dell'inserimento dei prodotti fitosanitari di cui al precedente periodo.
  7. I contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come rideterminati dal comma 6 del presente articolo, sono corrisposti in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo di cui al medesimo comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.
  8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi di cui all'articolo 59, commi 2 e 2 bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi e le disponibilità esistenti negli stessi alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.