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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.11. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
1334/XI/21.11.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di ulteriori modalità di pensionamento anticipato di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019. Agli oneri relativi al suddetto beneficio, riconosciuto entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani» di cui al comma 2. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.