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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.019. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
1334/XI/21.019.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto).

  1. Il termine per la presentazione delle domande per il conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, stabilito all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è riaperto ed esteso anche al personale civile e militare delle Forze armate e del comparto sicurezza.
  2. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per l'anno 2020, finanziato con riduzione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 21.
  3. La disciplina delle procedure per le modalità di attuazione del presente articolo è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.