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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.015. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
1334/XI/21.015.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2017, n. 96 in materia di disciplina del lavoro occasionale).

  1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dai seguenti:
  «Art. 54-bis. 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
   a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;
   b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.

  6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.
  7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Dopo l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

  «Art. 54-ter. 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.
  2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.
  3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economiadelle Finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una con tribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali».