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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.07. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
1334/XI/21.07.

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni a favore delle lavoratrici che ricorrano alle tecniche di procreazione medicalmente assistita).

  1. In via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui, i periodi di malattia o di sospensione dell'attività lavorativa conseguenti al ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono equiparati al congedo di maternità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tali periodi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto ai giorni di congedo di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l'anno 2019, di 395 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2020.

  Conseguentemente, alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.