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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.018. in XI Commissione in sede consultiva riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
1334/XI/21.018.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Sospensione applicazione incrementi speranza di vita).

  1. Ai fini del calcolo dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, per un periodo sperimentale compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 1o gennaio 2021, non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita di cui alle disposizioni che seguono: articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; articolo 24, commi 12 e 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione con il relativo andamento, ai fini di un monitoraggio degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito della sospensione dell'efficacia dell'adeguamento della speranza di vita di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sul fondo istituito al comma 2 dell'articolo 21 destinato ad interventi in materia pensionistica.