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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 78.2. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
1334/VII/78.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 78.
(Fabbisogno finanziario delle università).

  1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 4 per cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal presente comma è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019, di 220 per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.