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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 58.1. in VII Commissione in sede consultiva riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
1334/VII/58.1.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) sostituire l'articolo 5 è sostituito con il seguente:

«Art. 5.
(Requisiti di accesso).

  1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure, il possesso congiunto di:
   a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
   b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma auricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
   c) 16 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, in attività di tirocinio realizzate ai sensi dell'articolo 12 del presente provvedimento.

  2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
   a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
   b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
   c) 16 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, in attività di tirocinio realizzate ai sensi dell'articolo 12 del presente provvedimento.

  3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, unitamente al superamento di percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007 n 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o comma 2 con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o di secondo grado.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
  5. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU e CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente».

  Conseguentemente, alla lettera l) sopprimere le parole: e 12.

  Conseguentemente, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l1) l'articolo 12 è sostituito con il seguente:

«Art. 12.
(Tirocinio).

  1. Costituisce requisito necessario per l'accesso al concorso di cui all'articolo 3, comma 1, l'aver svolto in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, attività di tirocinio accademico, d'ora in poi definito solo “tirocinio”, presso scuole del sistema pubblico di istruzione.
  2. Il tirocinio, diretto e indiretto, consiste in almeno 400 ore di attività, pari a 16 CFU/CFA, realizzate sulla base di un progetto di tirocinio formativo concordato tra l'ente accademico e la scuola ospitante. Pur nell'autonomia didattica dell'ente accademico afferente, il tirocinio è svolto sotto la guida di un tutor in servizio presso la scuola, e di un tutor coordinatore utilizzato, secondo quanto previsto dal comma 6, presso le strutture dipartimentali di università e istituzioni AFAM preposte a tal fine.
  3. Il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche e consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento.
  4. Il tirocinio indiretto è svolto presso l'università o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività.
  5. La selezione e l'attività dei tutor sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, i cui effetti sono applicabili al personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali nel tirocinio di cui al comma 1.
  6. Il servizio di insegnamento eventualmente prestato presso istituzioni scolastiche pubbliche può essere riconosciuto nell'ambito del tirocinio per non oltre 150 ore (6 CFU/CFA) e, comunque, solo in presenza di certificazione, rilasciata dal tutor coordinatore e scolastico, della riflessione critica sull'attività didattica svolta».

  Conseguentemente, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m) l'articolo 13 è sostituito con il seguente:

Art. 13.
(Percorso annuale di formazione iniziale e prova e accesso al ruolo).

  1. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità di espletamento della formazione iniziale nel percorso annuale, consistente in almeno 20 CFU/CFA, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n.  107.
  2. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o in applicazione dell'articolo 33 comma 5 o 6 della legge febbraio 1992, n 104, limitatamente ai fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande delle istanze per il relativo concorso.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 237 milioni di euro per l'anno 2019 e di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.