Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Aliquota Iva sui prodotti da riciclo e riuso).
1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater) materie prime, semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;
1-quinquies) compostato derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.