stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 28.1. in IV Commissione in sede consultiva riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
1334/IV/28.1.

  Al comma 1, sostituire le parole: per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: 50 milioni annui per il 2019, 2020 e 2021

  Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Allo scopo di sopperire alle prioritarie esigenze di servizio e di garantire la funzionalità degli Enti del Ministero della Difesa, in particolare di quelli a carattere industriale dipendenti dalle Forze Armate (Arsenali M.M., Poli di Mantenimento, Centri tecnici) favorendone l'efficientamento delle rispettive strutture, e al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione della Difesa anche in relazione ai peculiari compiti in materia di sicurezza e di difesa, tenuto anche conto delle richieste di ripianamento delle Forze Armate rappresentate dallo Stato Maggiore Difesa, il Ministero della difesa è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti e di cui al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale adottato con decreto ministeriale del 10 agosto 2018, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale, così suddivise:
   n. 9 dirigenti amministrativi di II fascia;
   n. 200 unità con profilo di funzionario di area 3o, fascia retributiva F1, di cui n. 120 unità di funzionario tecnico di diversi profili e n. 80 di funzionario amministrativo;
   n. 1027 unità di personale con profilo tecnico di area 2o, fascia retributiva F2;
   n. 200 unità di personale con profilo amministrativo di area 2o, fascia retributiva F2.

  Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di professionalità civili del settore tecnico-scientifico-informatico dell'area funzionale 2o potranno avvenire anche mediante corsi-concorsi selettivi di formazione banditi dallo stesso Ministero, avvalendosi dei «centri di formazione» di cui al successivo articolo 28, comma 5-ter.
  5-ter. Al fine di salvaguardare le competenze specifiche delle professionalità tecniche del personale civile del Ministero della difesa impiegato negli Arsenali Militari, nei Poli di Mantenimento e negli Enti militari a carattere industriale dipendenti dalle Forze armate e nelle Unità Produttive di Agenzia Industrie Difesa, nonché per favorire l'efficientamento complessivo delle strutture, sono istituiti, all'interno dei predetti Enti, «centri di formazione» con il compito di svolgere corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione per il personale militare e civile del Ministero della difesa in possesso di profili del settore tecnico scientifico informatico dell'area funzionale 2o, avvalendosi prioritariamente del personale civile e militare in servizio. Per il finanziamento dei corsi-concorsi selettivi di formazione di formazioni di cui al presente articolo, sono utilizzati una quota dei risparmi di spesa di cui agli articoli 2259-quater, comma 6 e 2259-sexies comma 3 del Codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni, accertati secondo le modalità ivi previste, non superiore al venticinque per cento. Alla realizzazione delle finalità del predetto comma, si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro annui per il 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 198 milioni di euro per l'anno 2019, 348 milioni di euro per l'anno 2020, 348 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.