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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 29.01. in III Commissione in sede consultiva riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2018  [ apri ]
1334/III/29.01.

  Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-bis
(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2014, n. 190, si applicano per le maggiorazioni attribuite automaticamente al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il servizio presso sedi disagiate o particolarmente disagiate, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con riferimento al servizio presso le dette sedi anche precedentemente alla data del 30 giugno 2015. Il personale interessato ad ottenere il riconoscimento di tali maggiorazioni può esercitare tale diritto, attraverso richiesta all'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 245 milioni di euro per l'anno 2019 e di 395 milioni di euro annui.