Sopprimerlo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.472,20 milioni di euro per l'anno 2019, 6.575,20 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
b) sopprimere l'articolo 88.