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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
7.08.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Il comma 9 dell'articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è sostituito dal seguente:
  «9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro ed in deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al 5 per cento dell'importo trasferito o acquisito, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.».