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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 69.015. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
69.015.

  Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sentito il Ministero dello sviluppo economico, la Conferenza delle regioni, l'Ispra, le Agenzie regionali per l'ambiente, definisce e individua le «aree ambientali complesse» presenti sul territorio nazionale.
  2. Per area ambientale complessa, si intende un territorio circoscritto che presenta tutte le seguenti caratteristiche:
   a) una popolazione residente superiore a 100 mila abitanti;
   b) la presenza di impianti siderurgici, di combustione e di smaltimento rifiuti impattanti sotto l'aspetto ambientale e sanitario e sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (elenco IPPC ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
   c) criticità ambientali, quali la qualità dell'aria e una concentrazione media elevata di PM10, come definite dal decreto legislativo 13 agosto del 2010, n. 155;
   d) la presenza di un sito di interesse nazionale (SIN), ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

  3. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito per gli anni 2019-2021, un Fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun anno, quale contributo statale per l'attuazione di interventi organici a favore delle aree ambientali complesse, ai fini della predisposizione di un efficiente monitoraggio ambientale e sanitario; di iniziative per favorire la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico a più basse emissioni; la riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati; gli interventi di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree SIN o SIR; benefìci per ridurre le più pericolose emissioni inquinanti dagli impianti industriali presenti.

  Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.