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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 59.010. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
59.010.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Incremento del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo n. 95 del 2017)

  1. Al fine di fronteggiare esigenze di carattere operativo e di valorizzare l'attuazione di specifici programmi e il raggiungimento di qualificati obiettivi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'incremento del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.