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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
55.07.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, assicurano che le aree concesse a soggetti privati siano sottoposte a un piano di ammodernamento delle attrezzature e delle strutture in conformità a criteri di edilizia sostenibile ed ecocompatibile e in adattamento con i cambiamenti climatici.
  2. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. 180.
  3. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni.
  4. Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il cui rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, hanno una durata non inferiore a trenta anni, aumentata a quaranta nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e a cinquanta se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
  5. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.