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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.042. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
55.042.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

  1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.
  2. La suddetta detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN pubblicati dal CEN (European Commitee for Standardization): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.
  3. La misura si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le parole: 182 milioni di euro per l'anno 2019 e di 427 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.