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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.043. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
49.043.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modulazione delle accise in base ai quantitativi prodotti)

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  «3-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge n. 1354 del 1962, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui al comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:
   < 5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;
   < 10.000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;
   < 20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;
   < 40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento»;
   b) dopo il comma 7 inserire il seguente:
  «7-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge n. 1354 del 1962, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.