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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.020. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
43.020.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misura a sostegno dei soggetti assegnatari di beni confiscati alla Mafia)

  1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. Le somme del Fondo non utilizzate o impegnate nell'anno precedente sono destinate, nel limite di 10 milioni, ai soggetti a cui è assegnato in concessione un bene confiscato ai sensi dell'articolo 48 lettere c) e c-bis), del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011. Le somme sono utilizzate esclusivamente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene assegnato.
  3. Con regolamento adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'assegnazione delle risorse ai soggetti di cui al secondo comma. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dal comma 2 dell'articolo 90 della presente legge.