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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
40.01.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Istituzione Fondo per la prevenzione alle dipendenze)

  1. Al fine di prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze legate all'uso di sostanze stupefacenti, alcoliche e al gioco d'azzardo patologico (GAP), sia tra i minori che tra gli adulti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per la prevenzione alle dipendenze. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le regioni si potranno avvalere delle istituzioni locali e dei servizi territoriali delle strutture socio-sanitarie pubbliche, anche attraverso la partecipazione alle attività di strutture private autorizzate e accreditate ed esperti operatori del settore delle dipendenze.
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, da svolgere, sui territori regionali, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, sui fattori di rischio per la salute connessi all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e al gioco d'azzardo patologico e sui servizi predisposti dalle strutture socio-sanitarie pubbliche e da quelle private autorizzate e accreditate per affrontare il problema delle dipendenze. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  3. Nell'ambito del sito internet istituzionale del Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento delle dipendenze, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi di cui al comma 2.
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso le scuole di ogni ordine e grado, attività formative e progetti finalizzati al contrasto delle dipendenze. Nella programmazione delle attività formative di cui al presente comma, le scuole si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali delle strutture socio-sanitarie pubbliche, anche attraverso la partecipazione alle attività di strutture private autorizzate e accreditate ed esperti operatori del settore delle dipendenze. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi e maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.
  5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: pari a 8.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.