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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 34.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
34.08.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Incentivi fiscali a favore degli esercizi convenzionati che erogano servizi sostitutivi di mensa per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

  1. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subìto perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.