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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 25.016. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
25.016.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo nazionale per le adozioni internazionali)

  1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per le adozioni internazionali, destinato ad assegnare un finanziamento per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella misura massima di 5.000 euro per ogni bambino adottato, il fondo ha una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la presentazione delle domande per accedere al finanziamento di cui al comma 1, nonché per l'esame delle medesime, per l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento assegnato.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.