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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 23.12. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
23.12.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1 comma 207, terzo e quarto periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro da consolidare nel bilancio dello Stato. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo e assicurando il consolidamento della spesa. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale del fabbisogni in cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per gli enti in dissesto finanziario, esonerando gli stessi dalle procedure previste dalla Commissione stabilità finanziaria degli enti locali. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro conclusione e inderogabilmente entro un triennio dalla data di pubblicazione della presente legge, con utilizzo delle medesime risorse. All'onere di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.