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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.84. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.84.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: per l'anno 2019 pari a 8.000 milioni di euro e a decorrere dal 2020 pari a 6.700 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

Art. 3-bis.
(Istituzione dell'assegno personale di cura)

  1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3-bis, comma 3, e 3-ter, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.
  2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.
  3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3-ter, comma 2. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 3-ter.
(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura)

  1. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.
  2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:
   a) sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;
   b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
   c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessitare di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
   d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

  3. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 7.
  4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 6.
  5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera c), del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata dall'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.
  6. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:
   a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata secondo il caso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;
   b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.

  7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei commi 3, 4 o 5. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 6, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.
  8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede:
   a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;
   b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le procedure di rendicontazione di cui al precedente comma 4 garantendo la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedure;
   c) alla definizione di linee guida per la redazione dei progetti individualizzati di cui al precedente comma 2.

  9. Il diritto all'assegno personale di cura, ove riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la relativa domanda.