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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.078. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.078.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente)

  1. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018 e a dieci giorni a decorrere dall'anno 2019, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

  Conseguentemente:
   all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: 85 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro a decorrere dal 2020;
   alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.