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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.065. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.065.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incentivi all'occupazione)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro annui.
  2. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato purché attivato prima del 31 dicembre 2018, è riconosciuta, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 2.300.000 milioni di euro annui.
  3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore di lavoro privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1o settembre 2019, è riconosciuta, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro annui.
  4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
  5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuta nella misura del 65 per cento.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

  Conseguentemente, all'articolo 21 sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 3.000 milioni di euro.