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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 21.0123. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
21.0123.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Lavoratori esposti all'amianto)

  1. Al comma 115, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2019, possono presentare domanda di riconoscimento dei benefici di cui al presente comma anche i lavoratori che sono stati esposti alla lavorazione dell'amianto, contraendo la patologia, accertata e comprovata anche in via extragiudiziale, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ai fini previdenziali, i contributi calcolati con il sistema retributivo o misto, versati in periodi di esposizione all'amianto sono imputati alla quota C, concernente il sistema contributivo, nonché ricalcolati secondo i parametri di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e all'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.