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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.74. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
19.74.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  23-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze un gruppo di lavoro costituito da 10 persone dedicato alla predisposizione ed alla gestione di una piattaforma denominata «Service» il cui obiettivo primario è:
   a) supportare fondi pensione e casse di previdenza nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti, nonché coadiuvare tali soggetti nelle valutazioni agli stessi demandate;
   b) promuovere forme di aggregazione e convergenza delle risorse finanziarie dei fondi pensione e casse di previdenza per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in asset liquidi ed illiquidi.

  Il Service potrà altresì svolgere un'attività di promozione nei confronti di investitori istituzionali domestici ed esteri delle opportunità di investimento in Italia in infrastrutture e nei distretti interessati da processi di aggregazione e riorganizzazione aziendale.
  23-ter. I componenti di detto gruppo di lavoro saranno individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge attraverso determina dirigenziale del Direttore generale del Tesoro tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di asset management e, all'occorrenza, tra persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, in numero comunque non superiore ai componenti designati nell'ambito dell'organico ministeriale. Per la partecipazione di membri esterni all'organico ministeriale non è previsto alcun compenso a valere sulle finanze pubbliche.
  23-quater. Entro trenta giorni dalla nomina dei relativi componenti, il Service, attraverso un rappresentate delegato, invia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico uno schema di regolamento dell'attività indicante le tipologie di asset investibili, le modalità di governance del Service e di investimento, le modalità e i criteri guida per la scelta degli asset e le linee per la programmazione annuale da elaborarsi nel rispetto e in coordinamento con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, come eventualmente modificato ed integrato. Tale regolamento dovrà ottenere l'approvazione della Direzione generale del Tesoro entro 30 giorni dalla ricezione.
  23-quinquies. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Service trasmetterà al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico una dettagliata relazione in merito alle attività svolte dalla piattaforma, con particolare riferimento, inter alia, a numero e soggetti coinvolti, entità delle risorse mobilitate, andamento generale della gestione delle risorse.
  23-sexies. Agli investimenti effettuati da casse e fondi pensione attraverso il Service si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 88 a 99, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi alla detassazione del rendimento sugli investimenti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità applicative del presente comma.
  23-septies. Dall'attuazione dei commi da 23-bis a 23-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dall'attuazione del comma 23-sexies derivano oneri valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 con le seguenti: 155; e le parole: 430 con le seguenti: 400.