stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.120. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
19.120.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  23-bis. La garanzia diretta del Fondo rilasciata sulle operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti, avente durata fino a 30 anni, che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie, nonché le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, può avere validità fino a 30 anni dalla data di sua concessione e decade allo scadere del periodo predetto.
  23-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 23-bis, quantificati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.