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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.061. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
19.061.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis
(Misure di incentivazione per l'acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici destinati ad utenze domestiche)

  1. A decorrere dall'anno 2019, al fine di favorire l'autoconsumo di energia rinnovabile, è riconosciuto un contributo a fronte dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Il contributo è erogato in favore dei soggetti proprietari oppure titolari di un diritto reale di godimento su immobili o terreni su cui è installato un impianto fotovoltaico destinato ad utenze domestiche.
  2. Il contributo è riconosciuto a fronte di spese regolarmente documentate e sostenute a decorrere dal 1o luglio 2018 e fino al 30 giugno 2021 e non è cumulabile con altri benefìci economici statali riconosciuti per il medesimo intervento. Il contributo è pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 3.000 euro per intervento.
  3. Il contributo è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 25 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo contenenti:
   a) i requisiti dei soggetti beneficiari;
   b) le caratteristiche delle spese ammissibili;
   c) le modalità di richiesta, concessione ed erogazione del contributo;
   d) i criteri di priorità nell'assegnazione del contributo, volti a garantire il rispetto del limite massimo complessivo di spesa di cui al comma 3;
   e) le modalità operative relative alla rendicontazione delle spese, ai controlli e al monitoraggio dei risultati;
   f) ulteriori norme necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 30.000.000;
   2020: – 30.000.000;
   2021: – 30.000.000.