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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.20. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
17.20.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Centrale unica per la progettazione delle opere pubbliche)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è istituita, quale articolazione tecnica del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Centrale unica per la progettazione delle opere pubbliche, di seguito Centrale Unica, con sede in Roma. Con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la struttura e l'organizzazione della Centrale Unica, anche rispetto a quanto stabilito dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la Centrale Unica, sulla base di apposite linee guida e di modelli standardizzati definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di programmazione, progettazione, direzione lavori, collaudi, coordinamento della sicurezza e supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento, provvede:
   a) alla redazione degli elaborati progettuali, articolati sui livelli di progettazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
   b) alla gestione delle procedure di affidamento delle attività progettuali per conto delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo ai concorsi di progettazione e di idee, come definiti nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016;
   c) alla predisposizione di modelli di progettazione omogenei per opere pubbliche caratterizzate da un elevato grado di uniformità e ripetitività.

  3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte dalla Centrale Unica anche su richiesta delle amministrazioni centrali, periferiche e territoriali, aventi qualifica di stazioni appaltanti, e tengono conto degli strumenti di pianificazione e di programmazione degli interventi infrastrutturali previsti dalla legislazione vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in materia di sicurezza delle infrastrutture.
  4. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività della Centrale Unica, sino all'adozione del decreto di cui al comma 1, si provvede al reclutamento di cento unità di personale, mediante apposita procedura selettiva nell'ambito delle risorse umane appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tali da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase, considerata la prevalente presenza di professionalità tecniche all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il personale selezionato è comandato da altre pubbliche amministrazioni nella misura massima del cinquanta per cento, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli della Centrale Unica del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.
  5. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della Centrale unica si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 dell'articolo 15 con il seguente:
  5. Per le finalità di cui all'articolo 17 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.