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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
17.06.

  Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Acceleratore degli investimenti regionali)

  1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o comunitari, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del proprio territorio, le Regioni attivano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.
  2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, le Regioni possono procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive, entro un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ivi comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.
  3. Le assunzioni sono poste in essere dalle Regioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e i relativi contratti sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  4. La spesa relativa alle assunzioni di cui al comma 2 non rileva ai fini del rispetto da parte delle Regioni dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni.