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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.026. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
13.026.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti
alloggiati in strutture ricettive)

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.