Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. All'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole: «e 2018» con le seguenti: «2018 e 2019».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.