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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.042. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
11.042.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)

  1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «6. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo, ove conformi alle condizioni di cui al comma 1».

  2. A parziale recepimento della direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 giugno 2018, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, ai fini di incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto e nel rispetto del trattato, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, l'impresa acquirente della merce contenuta nell'imballaggio è tenuta a versare all'impresa venditrice una somma a titolo di deposito cauzionale, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio esposto in fattura. L'importo viene restituito al momento della resa dell'imballaggio all'impresa venditrice, la quale, in caso di raccolta separata e deposito in discarica per lo smaltimento degli scarti degli imballaggi usati, fruisce di un credito d'imposta in egual misura, da fruire entro il periodo d'imposta successivo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 4 e le ulteriori misure atte ad incentivare:
   a) la restituzione o raccolta, o entrambi, degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio prodotti dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
   b) riutilizzo o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio raccolti.

  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004.