stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
10.6.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sezione «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» è aggiunta la seguente voce: «i sistemi per la cyber sicurezza dei macchinari e delle infrastrutture, ed in particolare i beni materiali (parte hardware) dedicati alla cyber security (ad esempio i firewall industriali, Intrusion detection system, Network Intrusion Detection System, ecc.)»;
   b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)» di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 3 del presente articolo si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, 200 milioni di euro nell'anno 2028 e 230 milioni di euro per l'anno 2029 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.