Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Dal 1o gennaio 2019, le risorse dei fondi per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi non impiegate per le finalità previste, non confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario ma sono vincolate per le medesime finalità, e al rafforzamento dei servizi e del personale sanitario per le altre patologie per le quali sono già approvati dall'Aifa trattamenti qualificati come «innovativi».
Conseguentemente, il secondo periodo del comma 402-bis, articolo 1, della citata legge n. 232 del 2016, è soppresso.