Al comma 1, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento;
Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 435,35 milioni di euro per il 2020 e 250,35 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede quanto a 250,35 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55 e quanto a 185 milioni per il solo 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2.